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Jun 13, 2023

Disposizioni importanti del Food and Drugs Act della Nigeria

Questo articolo esaminerà le disposizioni importanti del Food and Drugs Act della Nigeria, che è lo statuto principale applicabile agli argomenti di: -

– Categorie vietate di alimenti, farmaci, cosmetici e dispositivi

– Divieto di vendere o pubblicizzare determinate classi di alimenti come cura per determinate malattie

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– Poteri del Ministro della Sanità di ottenere indicazioni su determinate sostanze

– Il divieto di varie pratiche ingannevoli

– La produzione di alimenti in condizioni antigeniche

Divieto di vendita di determinati alimenti, farmaci, cosmetici e dispositivi

(1) Nessuno può vendere, importare, produrre o immagazzinare alcun articolo alimentare che:

(a) contenga al suo interno o sopra qualsiasi sostanza velenosa o nociva che non sia un additivo alimentare o un contaminante di un tipo ed entro il livello consentito dalle normative emanate ai sensi della presente legge;

b) non è idoneo al consumo umano; O

(c) consistere in tutto o in parte di qualsiasi sostanza sudicia, disgustosa, marcia o malata.

(2) Nessuno può vendere, importare, produrre o immagazzinare alcun articolo alimentare o medicinale adulterato.

(3) Nessuno potrà vendere, importare, produrre o immagazzinare alcun articolo alimentare o farmaco o cosmetico che sia stato fabbricato, preparato, conservato, confezionato o immagazzinato in condizioni non igieniche.

(4) Nessuno potrà vendere, importare, produrre o immagazzinare alcun cosmetico che:

(a) contenga al suo interno o sopra qualsiasi sostanza che possa causare danni alla salute di chi lo utilizza quando viene utilizzato il cosmetico-

(i) secondo le indicazioni riportate sull'etichetta o comunque a corredo del cosmetico; O

(ii) per gli scopi e con le modalità di utilizzo che sono consueti o usuali pertanto; O

(b) consistere in tutto o in parte di sostanze sporche o decomposte o di corpi estranei.

(5) Nessuno potrà vendere, importare, produrre o immagazzinare alcun dispositivo che, se utilizzato secondo le indicazioni riportate sull'etichetta o altrimenti allegato al dispositivo, o nelle condizioni consuete o usuali, possa causare lesioni all'utente dello stesso. .

Divieto di vendita o pubblicità di alimenti come cura per alcune malattie

La legge prevede che nessuno possa-

(a) pubblicizzare al pubblico in generale qualsiasi alimento, farmaco, cosmetico o dispositivo come trattamento, prevenzione o cura per qualsiasi malattia, disturbo o stato fisico anormale specificato nel Primo Allegato alla presente Legge; O

(b) vendere qualsiasi alimento, farmaco, cosmetico o dispositivo rappresentato sull'etichetta o pubblicizzato al pubblico come trattamento, prevenzione o cura per qualsiasi malattia, disturbo o stato fisico anormale specificato nel suddetto Primo Allegato a questa legge.

Divieto di importazione, esportazione e distribuzione di farmaci specifici

La legge prevede che nessuno possa importare in Nigeria o esportare da essa, produrre, vendere, distribuire o far distribuire (sia come campioni che in altro modo) nessuno dei farmaci specificati nel secondo allegato della presente legge.

Potere del ministro di ottenere informazioni su determinate sostanze

La legge prevede nella sua sezione 4 che: -

(1) Quando una persona esercita un’attività nel corso della quale qualsiasi sostanza-

a) sia utilizzato nella preparazione di qualsiasi alimento, farmaco o cosmetico; o (b) è importato, prodotto o venduto per essere utilizzato nella preparazione di qualsiasi alimento, farmaco o cosmetico, il Ministro o qualsiasi persona autorizzata dal Ministro a tale scopo può notificare a quella persona un avviso chiedendogli di fornire al Ministro entro nel tempo che può essere specificato nell'avviso, i dettagli che possono essere specificati in relazione a ciascuna sostanza che, essendo una sostanza o una sostanza di una classe specificata nell'avviso, è nel corso di tale attività utilizzata come menzionato nel paragrafo ( a) di questa sottosezione o importati, prodotti o venduti per l'uso come menzionato nel paragrafo (b) di questa sottosezione.

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